Interpretando una richiesta di maggiore chiarezza da parte di alcuni dettaglianti del settore casa, oggettistica e biancheria sul tema delle vendite con consegna a domicilio abbiamo chiesto ad Art_Arti della tavola e del regalo_ Confcommercio la posizione dell’associazione di categoria.
Ecco la risposta
“L’attuale situazione è la seguente
- 1. L’attività di vendita al dettaglio con accesso di pubblico è stata sospesa su tutto il territorio nazionale con il DPCM dell’11 marzo 2020.
- 2. Il medesimo decreto individua nell’Allegato 1 le attività di commercio al dettaglio che, in DEROGA al divieto generale, possono continuare la loro attività.
- 3. Tra queste deroghe vi sono le seguenti: “Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono”.
- 4.Quanto disposto dal DPCM 11 marzo in tema di commercio al dettaglio è stato espressamente confermato anche dal successivo DPCM del 22 marzo
Allo scopo di fugare ogni dubbio circa la corretta interpretazione di questa disposizione, il Governo ha testualmente scritto nella sezione di FAQ dedicata all’emergenza sanitaria:
Domanda
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato 1 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Risposta
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro
Analogamente, Confcommercio nella sezione FAQ aperta sulla home page del proprio sito nazionale offre questa interpretazione:
Domanda
Continua ad essere consentito il commercio online per le attività sospese?
Risposta
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo”.
Pertanto resta confermato l’allegato 1 del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
Riteniamo pertanto possibile la vendita a domicilio dei prodotti sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute in cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Alla luce di quanto precede, ART conferma che l’attività di commercio al dettaglio svolta online con consegna al domicilio dell’acquirente è consentita dall’attuale normativa.